L'ITALIA CONTA

Atto Costitutivo dell'Associazione

“L’ITALIA CONTA”

Il giorno 30 del mese di Giugno dell’anno 2024 alle ore 17:30 in via Pietro Farini 21 a Terni si sono riuniti i signori:

YARI LUPATELLI, nato a Narni, il 30/11/1982, residente in Terni, via Pietro Farini 21, C.F. LPTYRA82S30F844J;

ANTONELLA ANTONINI, nata a Terni, il 01/10/1957, residente in Terni, via Pietro Farini 21, C.F. NTNNNL57R41L117I;

MARIA LUISA ANTONACCI, nata a MORRO REATINO (RI), il 28/04/1934 residente in Terni, via Pietro Farini 21, C.F. NTNMLS34D68F746V

per costituire un’associazione denominata “L’ITALIA CONTA” con sede in Terni, in via Pietro Farini 21. I presenti chiamano a presiedere la riunione il signor Lupattelli Yari, il quale a sua volta nomina segretaria la signora Antonini Antonella. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell’Associazione che persegue esclusivamente finalità politico-sociali e culturali. Si ispira ai principi dello Stato liberale, laico, inclusivo, fondato sui valori della divisione dei poteri e a quelli della Costituzione repubblicana e antifascista, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani. “L’Italia conta” promuove un modello di società aperta, contrasta il nazionalismo, il sovranismo, il protezionismo. Difende la libertà di autodeterminazione delle persone e sostiene una visione della giustizia, veloce, uguale e giusta, improntata su valori garantisti. Crede nell’innovazione, nella crescita del lavoro e contrasta i principi di assistenzialismo. Dà valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze come strumenti di crescita della società e pone al centro la cura dell’essere umano e dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio naturale. Il Presidente legge quindi lo Statuto che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione all’associazione è libera; che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci; che le cariche sociali sono elettive, a titolo gratuito e hanno una durata quadriennale, rinnovabile. Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testé approvato, e vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo: Lupattelli Yari (Presidente e Tesoriere) Antonacci Maria Luisa (Consigliere) Antonini Antonella (vice Presidente e segretaria). Non essendovi altro da deliberare il presidente alle ore 20:30 scioglie l’assemblea.

L'ITALIA CONTA

Statuto dell'Associazione

  • Art. 1
    Denominazione, sede, durata e simbolo

    È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 l’associazione politico-culturale denominata “L’Italia conta”. La sede è in Terni, via Pietro Farini 21. Il consiglio direttivo potrà altresì aprire, trasferire e chiudere altri sedi secondarie in tutto il territorio nazionale nonché all’estero presso le località ove hanno sede le Istituzioni dell’Unione Europea o le Agenzie delle Nazioni Unite dandone adeguata comunicazione sul sito web dell’Associazione stessa. L’associazione “L’Italia conta” è indipendente e opera senza limitazioni di durata. Il simbolo è un cerchio di 12 (dodici) stelle gialle su sfondo bianco con al centro l’immagine stilizzata dell’Italia colorata in verticale di verde, bianco e rosso, tra le scritte, in alto ed in maiuscolo “L’ITALIA” e nella parte bassa sempre in maiuscolo “CONTA”.

  • Art. 2
    Finalità

    L’Associazione persegue esclusivamente finalità politico-sociali e culturali. Si ispira ai principi dello Stato liberale, laico, inclusivo, fondato sui valori della divisione dei poteri e a quelli della Costituzione repubblicana e antifascista, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani. Promuove un modello di società aperta, contrasta il nazionalismo, il sovranismo, il protezionismo. Difende la libertà di autodeterminazione delle persone e sostiene una visione della giustizia, veloce, uguale e giusta, improntata su valori garantisti. Crede nell’innovazione, nella crescita del lavoro e contrasta i principi di assistenzialismo. Dà valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze come strumenti di crescita della società e pone al centro la cura dell’essere umano e dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio naturale.

  • Art. 3
    Attività

    L’Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo precedente, organizza ogni tipo di manifestazioni, anche a pagamento, e iniziative volte alla creazione di un pensiero critico in ambito culturale e politico.

  • Art. 4
    Soci

    I soci dell’associazione si distinguono in: soci fondatori; soci ordinari I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione. Hanno il compito di dare gli indirizzi all’associazione, di vigilare sul rispetto delle finalità dell’associazione, di garantire il rispetto del presente statuto. I soci ordinari sono persone fisiche che, dopo aver letto lo statuto, hanno aderito all’associazione sottoscrivendo annualmente una tessera di adesione la quale ha un costo variabile in base alle categorie sotto elencate: pensionati e disoccupati euro 3 (tre), lavoratori euro 20 (venti), ragazzi/e dai 16 ai 26 anni euro 3 (tre). La qualifica di socio si perde: per morosità, per comportamento che rechi nocumento all’associazione o sia contrario a quanto espresso dal presente statuto, per dimissioni, per decesso, per iscrizione ad un’altra associazione che persegua le medesime finalità.

  • Art. 5
    Gli organi

    Gli organi dell’Associazione sono: Il consiglio direttivo, Il presidente, Il vice presidente, L’assemblea generale, Il tesoriere. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

  • Art. 6
    Consiglio Direttivo

    L’Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da tre persone nominate dall’assemblea generale a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei soci. Dura in carica 4 (quattro) anni rinnovabili. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del consiglio stesso fino al numero dei consiglieri esistente alla data di cessazione di quello sostituito. Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di “consulenti”. Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e possono essere retribuiti per ogni loro impegno professionale. Il Consiglio Direttivo eleggerà, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell’Associazione.

  • Art. 7
    Compiti Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario. Le riunioni sono valide se sono presenti (inclusa la presenza per via telefonica e/o in video conferenza) almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice presidente o da un consigliere delegato dai presenti. Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente un succinto ordine del giorno trasmesso in via ordinaria almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione attraverso e-mail o qualsiasi altro strumento di comunicazione e, in via straordinaria, per urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante mail. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: determinare l’ammontare delle quote associative, deliberare sulle questioni di amministrazione e gestione, deliberare circa ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

  • Art.8
    Presidente

    Il Presidente dell’Associazione è nominato nell’atto costitutivo o, successivamente, a maggioranza dai consiglieri, tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato. Il Consiglio Direttivo può delegare al Vice Presidente permanentemente alcune proprie funzioni o solo temporaneamente tutte.

  • Art. 9
    Compiti del Presidente

    Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi, anche in giudizio, con poteri di firma libera all’esterno. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell’Associazione. È sua la competenza di tenere i contatti sia con i consulenti tecnici, sia con i dipendenti e i collaboratori che prestano la loro opera per l’Associazione. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione, nomina un segretario, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario.

  • Art. 10
    Il Vice Presidente

    Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il Vice Presidente che dura in carica 4 (quattro) anni ed è riconfermabile. Il Vice Presidente può, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale e, negli stessi casi, rappresentare l’associazione all’esterno.

  • Art. 11
    Assemblea Generale

    L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci e viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno. In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti (esclusi dal computo gli astenuti).

  •  
  • Art. 12
    Tesoriere

    Il Tesoriere, nominato dai consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

  • Art. 13
    Patrimonio

    Il patrimonio dell’Associazione è costituito: da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite: da quote associative, da liberalità di persone fisiche.

  • Art 14
    Bilancio e utili

    L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno a partire da quello relativo all’anno di costituzione. Entro 90 (novanta) giorni dalle fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. L’assemblea deve approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il 30 giugno di ogni anno. I bilanci, con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedono. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio associativo, non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.

  • Art.15
    Revisione dello Statuto

    L’Assemblea Generale degli associati, riunita in sessione straordinaria, con la presenza dei due terzi dei membri può modificare lo statuto.

  • Art.16
    Scioglimento dell’associazione

    In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il fondo comune residuo, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre associazioni che perseguano le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

  • Art.17
    Norma transitoria

    Gli organismi eletti nell’atto costitutivo durano in carica 4 (quattro) anni e hanno il compito di promuovere l’adesione di nuovi soci e di convocare dell’Assemblea Generale per l’elezione degli organi ai sensi dello Statuto.

  • Art.18
    Norma di chiusura

    Per tutto quanto non contemplato dal presidente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di leggi speciali e quelle del Capo II del Titolo II del Codice Civile.

Terni, 30 Giugno 2024